Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 63 del 12/02/1960 (Pubblicata nella G.U. del 29 febbraio 1960 n. 51)
Estensione al personale degli Istituti ed Enti pubblici non locali, non territoriali, non aventi fini di patronato, di pubblica assistenza e beneficenza, delle norme delle leggi 5 giugno 1951, n. 376 (art. 13); 4 aprile 1953, n. 240 (art. 1); del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448 (art. 1) e della legge 17 aprile 1957, n. 270.
Estensione al personale degli Istituti ed Enti pubblici non locali, non territoriali, non aventi fini di patronato, di pubblica assistenza e beneficenza, delle norme delle leggi 5 giugno 1951, n. 376 (art. 13); 4 aprile 1953, n. 240 (art. 1); del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448 (art. 1) e della legge 17 aprile 1957, n. 270.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le norme della legge 5 giugno 1951, n. 376, art. 13;
della legge 4 aprile 1953, n. 240, art. 1; del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, art. 1 e della
legge 17 aprile 1957, n. 270, sono estese al personale, comunque in
servizio alla data del 23 marzo 1939, degli Istituti e degli Enti
pubblici non locali, non territoriali, non aventi fini di patronato,
di pubblica assistenza e beneficenza, sempreche' gli Istituti e gli
Enti pubblici suddetti non abbiano gia' provveduto ad una generale
revisione della carriera del proprio personale, mediante
inquadramento del personale medesimo nei ruoli organici, con
provvedimenti successivi all'8 maggio 1945.
Tale estensione decorre agli effetti giuridici dalla data di cui
alle disposizioni legislative sopra precisate emanate allo stesso
titolo per i dipendenti dello Stato e, agli effetti economici, dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
L'attuazione di quanto disposto con i precedenti commi e'
subordinata all'avvenuta applicazione da parte dei rispettivi
Istituti ed Enti delle leggi 29 maggio 1939, n. 782 e 12 febbraio
1942, n. 196.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
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1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
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