Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 633 del 07/07/1960 (Pubblicata nella G.U. del 11 luglio 1960 n. 168)
Delega al Governo della facoltà di emanare, con decreti aventi valore di legge, provvedimenti in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e d'imposta di conguaglio all'importazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Entro  un  anno  dall'entrata  in  vigore  della presente legge, il
Governo   e'  autorizzato  a  formare,  ai  fini  della  restituzione
dell'imposta   generale   sull'entrata  e  della  applicazione  della
corrispondente  imposta  di conguaglio previste dalla legge 31 luglio
1954,   n.   570   e  successive  modificazioni,  nuove  tabelle  per
l'attribuzione di aliquote determinate sulla base del tributo assolto
nel ciclo di fabbricazione dei prodotti esportati, nonche' ad emanare
norme  intese  a  stabilire che la restituzione dell'imposta generale
sull'entrata si liquidi sul prezzo di vendita all'estero dei prodotti
esportati  ovvero  sul  prezzo  di  listino  dei prodotti medesimi in
vigore nel mercato interno all'atto dell'esportazione.
  I provvedimenti di cui al precedente comma saranno emanati mediante
decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per
le  finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  per il bilancio, per il
tesoro,  per  l'industria  e  il  commercio  e  per  il commercio con
l'estero,   previo  parere  della  Commissione  parlamentare  di  cui
all'art.  3  della  legge  24  dicembre  1949,  n.  993  e successive
modificazioni e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 7 luglio 1960

                               GRONCHI

                                                 TAMBRONI TRABUCCHI -
                                                 COLOMBO - MARTINELLI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 
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