Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 633 del 07/07/1960 (Pubblicata nella G.U. del 11 luglio 1960 n. 168)
Delega al Governo della facoltà di emanare, con decreti aventi valore di legge, provvedimenti in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e d'imposta di conguaglio all'importazione.
Delega al Governo della facoltà di emanare, con decreti aventi valore di legge, provvedimenti in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e d'imposta di conguaglio all'importazione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il
Governo e' autorizzato a formare, ai fini della restituzione
dell'imposta generale sull'entrata e della applicazione della
corrispondente imposta di conguaglio previste dalla legge 31 luglio
1954, n. 570 e successive modificazioni, nuove tabelle per
l'attribuzione di aliquote determinate sulla base del tributo assolto
nel ciclo di fabbricazione dei prodotti esportati, nonche' ad emanare
norme intese a stabilire che la restituzione dell'imposta generale
sull'entrata si liquidi sul prezzo di vendita all'estero dei prodotti
esportati ovvero sul prezzo di listino dei prodotti medesimi in
vigore nel mercato interno all'atto dell'esportazione.
I provvedimenti di cui al precedente comma saranno emanati mediante
decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per
le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il
tesoro, per l'industria e il commercio e per il commercio con
l'estero, previo parere della Commissione parlamentare di cui
all'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 e successive
modificazioni e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 luglio 1960
GRONCHI
TAMBRONI TRABUCCHI -
COLOMBO - MARTINELLI
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