Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 661 del 13/07/1960 (Pubblicata nella G.U. del 15 luglio 1960 n. 172)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1960, n. 406, recante diminuzioni dell'imposta di fabbricazione sulla benzina nonchè sugli oli da gas da usare direttamente come combustibili.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1960, n. 406, recante diminuzioni dell'imposta di fabbricazione sulla benzina nonchè sugli oli da gas da usare direttamente come combustibili.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 16 maggio 1960, n. 406,
recante diminuzioni dell'imposta di fabbricazione sulla benzina
nonche' sugli oli da gas da usare direttamente come combustibili, con
le seguenti modificazioni:
All'art. 1 sono aggiunti i seguenti commi:
"L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di
confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione e' ridotta da
lire 6000 a lire 3900 al quintale.
Il diritto erariale di lire cinque per ogni metro cubo di gas
metano confezionato in bombole, istituito con legge 27 maggio 1959,
n. 360, e' ridotto a lire tre per ogni metro cubo per il gas naturale
destinato ad essere usato come carburante nella autotrazione".
Dopo l'art. 1 e' aggiunto il seguente:
Art. 1-bis. - "Sulle giacenze di benzina e di oli da gas esistenti
alle ore 24 del 21 maggio 1960 presso le stazioni di servizio e gli
apparecchi di distribuzione automatica per uso commerciale, per i
quali esiste lo obbligo della tenuta del registro di carico e scarico
di cui all'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271,
convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, 6
concesso il rimborso di lire 2080 per ogni quintale di benzina e di
lire 600 per ogni quintale di gasolio.
Non si fara' luogo a rimborsi per quantitativi inferiori a quintali
5 di benzina o di gasolio.
Alle aziende petrolifere e' dovuto il rimborso differenziale sulle
erogazioni di benzina normale e di supercarburante, effettuate a
turisti stranieri contro buoni, non ancora reintegrate alla data del
21 maggio 1960, sulla base degli oneri fiscali vigenti all'epoca dei
prelievi.
La restituzione delle somme pagate e ammesse a rimborso ai sensi
dei due commi precedenti avverra' mediante autorizzazione ad
estrarre, in esenzione totale da imposta di fabbricazione, benzina
normale e supercarburante in misura tale da consentire il totale
recupero delle somme di cui e' riconosciuto il diritto al rimborso.
Il Ministro per le finanze provvedera' con proprio decreto a
determinare le norme per gli accertamenti necessari e per le
modalita' di rimborso".
All'art. 2, terzo comma, sono sostituite le parole:
"sesto giorno", con le parole: "quinto giorno".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 luglio 1960
GRONCHI
TAMBRONI - TRABUCCHI -
TAVIANI - COLOMBO -
MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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