Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 68 del 02/02/1960 (Pubblicata nella G.U. del 1 marzo 1960 n. 52)
Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sono organi cartografici dello Stato:
    l'Istituto geografico militare;
    l'Istituto idrografico della Marina;
    la     Sezione     fotocartografica    dello    Stato    Maggiore
dell'Aeronautica;
    l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;
    il Servizio geologico.
  La  cartografia  ufficiale  dello  Stato  e' costituita dalle carte
geografiche,   topografiche,  corografiche,  nautiche,  aeronautiche,
catastali e geologiche pubblicate da un ente cartografico dello Stato
e dall'ente stesso dichiarate ufficiali.
  Le  carte  aeronautiche  e  geologiche sono ufficiali limitatamente
alle   particolari   rappresentazioni   di  carattere  aeronautico  e
geologico che vi sono contenute.
  Sulle  carte  ufficiali  e'  impressa, a cura dell'ente produttore,
apposita stampigliatura.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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