Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 705 del 16/07/1960 (Pubblicata nella G.U. del 22 luglio 1960 n. 179)
Norme integrative delle disposizioni transitorie dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Norme integrative delle disposizioni transitorie dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio richiesto per
l'ammissione agli scrutini di promozione a consigliere di 2ª classe
od a segretario aggiunto, e qualifiche equiparate, nonche' per
l'ammissione ai concorsi di merito distinto ed agli esami di
idoneita' per la promozione a direttore di sezione od a primo
segretario, e qualifiche equiparate, il servizio prestato
anteriormente al 1 luglio 1956 nei soppressi gruppi B e C dagli
impiegati inquadrati al 30 giugno 1956 nell'attuale carriera di
appartenenza, o inquadrati dopo tale data in seguito a concorsi
banditi anteriormente al 1 luglio 1956, e' valutato alle condizioni e
secondo i limiti previsti rispettivamente dall'art. 2 del regio
decreto 2 maggio 1940, n. 367, e dall'art. 21 del regio decreto 30
dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni ed integrazioni.
Le promozioni a consigliere di 2ª classe od a segretario aggiunto
conferite agli impiegati di cui al primo comma sono riportate, con
esclusione delle competenze arretrate, alla data di compimento
dell'anzianita' complessiva indicata nell'art. 1 del regio decreto 2
maggio 1940, n. 367, se piu' favorevole.
Restano fermi i limiti di servizio minimi stabiliti dagli articoli
201, secondo comma, e 207, terzo comma, del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 luglio 1960
GRONCHI
TAMBRONI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
