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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 739 del 21/07/1960 (Pubblicata nella G.U. del 29 luglio 1960 n. 185)
Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali.
Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nelle zone che saranno delimitate con decreto del Ministro per
l'agricoltura e foreste di concerto con quello per il tesoro possono
essere concessi a favore delle aziende agricole danneggiate da
eccezionali calamita' naturali o da eccezionali avversita'
atmosferiche contributi in conto capitale nelle spese occorrenti:
a) alla sistemazione per la, coltivabilita' dei terreni, compreso
lo scavo ed il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionali sterili,
al ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive;
b) alla ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri
manufatti murali, alla riparazione e ricostruzione dei muri di
sostegno, di strade poderali, canali di scolo e delle opere di
provvista di acqua, di adduzione di energia elettrica, di ripristino
degli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti
di aziende singole od associate:
c) alla ricostituzione delle scorte vive e morte danneggiate o
distrutte.
Possono essere altresi' concessi contributi per la ricostituzione
dei capitali di conduzione, che non trovano reintegrazione e compenso
per effetto della perdita del prodotto o del danno sofferto dalle
colture e dagli allevamenti.
Ai fini della determinazione del capitale di conduzione da
ricostituire e' computato anche il compenso del lavoro prestato dalla
famiglia coltivatrice, secondo indici per ettaro-coltura che saranno
determinati dal capo dello Ispettorato provinciale dell'agricoltura.
I suddetti contributi possono essere concessi sulla spesa ritenuta
ammissibile entro i limiti stabiliti dall'art. 10 della legge 27
dicembre 1953, n. 938. Per la classificazione delle aziende si
applicano i criteri indicati nell'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317.
Agli affittuari coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni e ai
compartecipanti, anche se il fondo faccia parte di una grande o media
azienda, i contributi di cui al presente articolo, relativamente alla
quota di loro spettanza, possono essere concessi nella misura dell'80
per cento.
Ai coltivatori diretti, proprietari di fondi, il cui reddito non
eccede le normali esigenze familiari ed i cui terreni non possano
essere ripristinati a causa di frane che li abbiano asportati, o a
causa di erosioni delle acque, o perche sommersi da alti strati di
sabbia, ghiaia e altri materiali sterili, puo' essere corrisposta una
somma pari all'80 per cento del valore che i terreni avevano
anteriormente all'evento. La liquidazione e' subordinata alla
dimostrazione, da parte del proprietario, dell'impiego della somma in
acquisti di scorte vive e morte ed investimenti fondiari a scopi
produttivi in agricoltura.
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