Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 757 del 19/07/1960 (Pubblicata nella G.U. del 3 agosto 1960 n. 189)
Modificazioni alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, al decreto-legge luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, alla legge 2 ottobre 1940, n. 1406, nonchè alla legge 10 dicembre 1953, n. 936, riguardanti la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato.
Modificazioni alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, al decreto-legge luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, alla legge 2 ottobre 1940, n. 1406, nonchè alla legge 10 dicembre 1953, n. 936, riguardanti la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Gli articoli 10 e 12 della legge 24 dicembre 1908, n. 783,
modificati con il decreto-legge luogotenenziale 26 gennaio 1919, n.
123, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, con la legge 2
ottobre 1940, n. 1406, e con la legge 10 dicembre 1953, n. 936, sono
sostituiti dai seguenti:
Art. 10. - "L'Amministrazione demaniale e' autorizzata a vendere a
trattativa privata e per licitazione privata e senza previo
esperimento di pubblico incanto, i beni immobili disponibili il cui
valore di stima non superi le lire 6.000.000. Quando concorrono
speciali circostanze di convenienza o di utilita' generale, da
indicarsi nel decreto di approvazione del contratto,
l'Amministrazione e' autorizzata a vendere i beni disponibili a
trattativa privata o per licitazione privata fino al limite massimo
del valore di stima di lire 15.000.000.
Se il valore di stima oltrepassi le lire 4.500.000, dovra' essere
sentito il Consiglio di Stato sul progetto di contratto".
Art. 12. - "L'Amministrazione demaniale e' autorizzata a vendere a
trattativa privata, ai Comuni, alle Province e ad altri Corpi morali
legalmente costituiti i beni immobili patrimoniali disponibili quando
il valore di stima non superi le lire 100.000.000.
E' altresi' autorizzata a permutare con tali Enti i suindicati beni
che abbiano un valore di stima non superiore alle lire 50.000.000.
E' infine autorizzata, quando concorrono speciali circostanze di
convenienza o di utilita' generale da indicarsi nel decreto di
approvazione del contratto, a permutare a trattativa privata, con
privati, i suindicati beni che abbiano un valore di stima non
superiore a lire 15.000.000.
Anche nei casi previsti dal presente articolo, il Consiglio di
Stato dovra' essere richiesto di pronunciarsi sul progetto di
contratto, quando il valore di stima dei beni oggetto di vendita o di
permuta superi le lire 4.500.000".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 luglio 1960
GRONCHI
TAMBRONI - TRABUCCHI -
TAVIANI
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