Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 870 del 11/08/1960 (Pubblicata nella G.U. del 26 agosto 1960 n. 208)
Modificazioni degli articoli 14, 24 e 29 della legge 18 giugno 1931, n. 987, per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi.
Modificazioni degli articoli 14, 24 e 29 della legge 18 giugno 1931, n. 987, per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 14 della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni
per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle
cause nemiche e sui relativi servizi, e' sostituito dal seguente:
"Per sopperire alle spese generali di amministrazioni, i Consorzi
obbligatori di difesa delle coltivazioni costituiti ai sensi della
presente legge hanno facolta' di imporre una contribuzione annua,
commisurata al reddito dominicale, con le modalita' stabilite dal
regolamento di cui all'art. 4.
La misura di tale contribuzione, che sara' deliberata dalla
Commissione amministratrice di cui all'art. 24 e approvata dal
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non potra' superare il
limite massimo del 10 e, in casi eccezionali, del 20 per cento del
reddito dominicale determinato ai sensi del decreto-legge 4 aprile
1939, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno
1939, n. 976".
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