Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 962 del 10/09/1960 (Pubblicata nella G.U. del 12 settembre 1960 n. 224)
Modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per la elezione dei Consigli provinciali, e al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'articolo  7  della  legge 8 marzo 1951, n. 122, sono aggiunti i
seguenti commi:
  "Il   Consiglio  esercita  le  sue  funzioni  fino  al  46°  giorno
antecedente  alla  data  delle  elezioni per la sua rinnovazione, che
potranno  aver luogo a decorrere dalla prima domenica successiva alla
scadenza.
  La durata in carica si computa dalla data delle elezioni.
  Si  procede  alla  rinnovazione integrale del Consiglio provinciale
quando,  per  dimissioni  od altra causa, esso abbia perduto la meta'
dei suoi membri.
  Le  elezioni  si  effettuano  entro  tre mesi dal verificarsi delle
vacanze suddette".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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