Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1012 del 19/07/1961 (Pubblicata nella G.U. del 9 ottobre 1961 n. 252)
Disciplina delle istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel Territorio di Trieste.
Disciplina delle istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel Territorio di Trieste.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nelle scuole materne, elementari e secondarie della provincia di
Gorizia e del Territorio di Trieste l'insegnamento e' impartito nella
lingua materna degli alunni.
A tal fine nella provincia di Gorizia e nel Territorio di Trieste
possono essere istituite, in aggiunta alle scuole in lingua italiana,
scuole con lingua d'insegnamento slovena nei tipi previsti dagli
ordinamenti scolastici in vigore.
All'istituzione ed all'eventuale soppressione delle scuole con
lingua di insegnamento slovena si provvede con decreti del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica
istruzione, di concerto con quello per il tesoro.
Nulla e' innovato per quanto concerne gli oneri degli Enti locali
in materia di istruzione.
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