Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1165 del 23/10/1961 (Pubblicata nella G.U. del 16 novembre 1961 n. 284)
Indennità speciale di 2a lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso Uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale.
Indennità speciale di 2a lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso Uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ferme restando le disposizioni dello statuto speciale per la
Regione Trentino-Alto Adige, delle norme di attuazione e delle leggi
vigenti in materia di uso della lingua italiana e della lingua
tedesca, ed in materia di ammissione ai pubblici uffici, ai
dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni
con ordinamento autonomo, ai magistrati dell'Ordine giudiziario e'
della Corte dei conti, ed agli appartenenti, noti di leva, alle Forze
armate ed ai Corpi organizzati militarmente, in servizio nella
provincia di Bolzano o gli Uffici sedenti in Trento e aventi
competenza regionale, che abbiano superato l'esame o ottenuta
l'attestazione di cui all'articolo 2 della presente legge, viene
attribuita un'indennita' speciale di seconda lingua, cumulabile con
tutte le altre indennita', nelle seguenti misure:
a) per il personale delle carriere direttive, i magistrati e gli
ufficiali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L 80.0000
b) per il personale delle carriere di concetto e equiparate. . 25.000
c) per il personale delle carriere esecutive ed equiparate ed i
sottufficiali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000
d) per il personale delle carriere ausiliarie ed equiparate, per gli
operai permanenti, temporanei e giornalieri, per i procaccia postali
e per il rimanente personale militare. . . . . . . . . . . . . 18.000
Detta indennita', da corrispondersi mensilmente, non e' computabile
agli effetti del trattamento di quiescenza e non viene corrisposta
durante i periodi di destinazione, anche temporanea, in sedi od
uffici diversi da quelli indicati nel primo comma del presente
articolo.
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