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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le disposizioni previste dall'articolo 1 della legge 20 ottobre
1960, n. 1253, nei limiti di spesa ivi fissati, sono estese anche ai
danni prodotti dai terremoti verificatisi il 26 aprile 1959 ed il 13
giugno 1959 in provincia di Udine, nei comuni di Treppo Carnico,
Cavazzo Carnico, Socchieve Verzegnis e Comeglians.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 ottobre 1961
GRONCHI
FANFANI - ZACCAGNINI
TAVIANI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA