Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1167 del 29/10/1961 (Pubblicata nella G.U. del 16 novembre 1961 n. 284)
Estensione dell'indennità speciale, prevista dall'art. 63 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e dall'art. 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, agli ufficiali ed ai sottufficiali in pensione della disciolta milizia nazionale portuaria e della disciolta milizia della strada.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli  ufficiali della disciolta milizia nazionale portuaria e della
disciolta milizia della strada e sue specialita' cessati dal servizio
permanente  effettivo  per ferite, lesioni o infermita' dipendenti da
causa  di  servizio  o  per  effetto,  rispettivamente delle leggi 11
gennaio  1951, n. 31, e 20 ottobre 1949, n. 808, compete, a decorrere
dal  1 gennaio 1958 fino all'eta' di sessantacinque anni e, comunque,
per un periodo non inferiore ad otto anni, in aggiunta al trattamento
di  quiescenza,  l'indennita',  speciale  prevista  per gli ufficiali
dell'esercito dall'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022