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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le assicurazioni fatte nello Stato da assicuratori nazionali e da
assicuratori esteri operanti in Italia sono soggette alle imposte
stabilite nell'annessa tariffa ordinaria (allegato A).
Agli effetti della presente legge non si considerano tutte nello
Stato le assicurazioni stipulate dai predetti assicuratori con
contraenti domiciliati od aventi sede all'estero.
Sono altresi' soggette alle imposte stabilite nell'allegata
tariffa, le assicurazioni stipulate con assicuratori all'estero dal
persone fisiche o giuridiche domiciliate od aventi sede in Italia.
Le imposte non sono applicabili alle assicurazioni che riguardino
beni immobili o mobili esistenti all'estero o navi ed aeromobili
nazionalita' estera. L'imposta, e' dovuta quando dell'assicurazione
sia fatto uso nello Stato.
Le imposte di cui all'allegata tariffa si applicano anche alle
assicurazioni da chiunque fatte all'estero quando ne sia fatto uso
nello Stato o quando riguardino:
a) la vita, o i rischi di infortunio, malattia o responsabilita'
civile di persone domiciliate o residenti nello Stato;
b) rischi della responsabilita' civile connessa ad attivita'
economica esercitata nello Stato;
c) beni mobili o immobili esistenti nello Stato;
d) navi ed aeromobili di nazionalita' italiana;
e) merci trasportate da o verso l'Italia, quando la assicurazione
sia fatta per conto di persone o ditte domiciliate ed aventi sede in
Italia e sempreche' l'assicurazione stessa non abbia pagato imposta
all'estero.
Le imposte stabilite nella presente legge non si applicano alle
assicurazioni concernenti attivita' o enti per i quali le imposte
indirette siano corrisposte in abbonamento.
Nella tariffa speciale (allegato B) annessa alla presente legge
sono indicate le assicurazioni soggette ad imposta ridotta.
Sono esenti in modo assoluto dalle imposte sulle assicurazioni le
operazioni elencate nell'annessa tabella allegato C) nonche' quelle
per le quali l'esenzione sia prevista da leggi speciali.
Nulla e' innovato alla disciplina dell'esercizio delle
assicurazioni private di cui al testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.