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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1244 del 10/11/1961 (Pubblicata nella G.U. del 7 dicembre 1961 n. 304)
Sistemazione della contabilità per gli esercizi finanziari 1944-45 e precedenti, degli agenti di cui all'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Sistemazione della contabilità per gli esercizi finanziari 1944-45 e precedenti, degli agenti di cui all'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I titolari delle Conservatorie dei registri immobiliari e degli
Uffici del registro che durante gli esercizi finanziari 1944-45 e
precedenti, nella loro qualita' di contabili dello Stato, abbiano
avuto gestioni a danaro, ivi comprese quelle del Fondo per il culto,
dei Patrimoni riuniti ex economali, e dei bollettari per la
riscossione del prestito redimibile 5 per cento, i ricevitori
provinciali delle imposte dirette per le entrate riscosse a mezzo
ruoli, gli esattori comunali e i gestori provvisori per la
riscossione delle imposte e delle altre entrate straordinarie senza
l'obbligo del non riscosso per riscosso, i gestori provvisori per
l'esercizio delle esattorie vacanti, per i bollettari di riscossione
e per i residui d'imposta dell'esattore decaduto, i magazzinieri
economi per i bollettari delle esattorie vacanti, per i valori
bollati, per i bollettari del lotto e per i bollettari del Fondo per
il culto, sono discaricati agli effetti contabili qualora siano in
grado di documentare di non aver potuto rendere i conti giudiziali
prescritti, relativi a tutto l'esercizio finanziario 1944-45, per
cause dipendenti da circostanze di forza maggiore.
Detti agenti contabili sono altresi' discaricati per i conti
giudiziali relativi allo stesso periodo prodotti agli uffici
competenti ed ivi andati smarriti o distrutti, senza che possa
operarsene la ricostruzione.
Resta salvo ed impregiudicato il giudizio della Corte dei conti
sulle responsabilita' emerse o che potessero emergere per fatti
inerenti alle gestioni di cui al presente articolo.
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