Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1255 del 03/11/1961 (Pubblicata nella G.U. del 11 dicembre 1961 n. 306)
Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sono  istituiti,  con  effetto  dal  1  novembre  1961,  presso  il
Ministero  della pubblica istruzione, i seguenti ruoli, per sopperire
alle   esigenze   funzionali   delle  Universita'  e  degli  Istituti
d'istruzione universitaria:
    a)  ruolo dei conservatori dei Musei delle scienze e dei curatori
degli Orti botanici (carriera direttiva);
    b) ruolo dei tecnici laureati (carriera direttiva);
    c)  ruolo  dei  bibliotecari  per  le  biblioteche  di Facolta' o
Scuole,   dei   Seminari   e  degli  Istituti  scientifici  (carriera
direttiva);
    d)  ruolo  degli  aiuto  bibliotecari per le biblioteche predette
(carriera di concetto);
    e)   ruolo   del   personale   amministrativo   delle  Segreterie
universitarie (carriera di concetto);
    f) ruolo dei tecnici coadiutori (carriera di concetto),
    g) ruolo delle ostetriche (carriera di concetto).
  Si  applicano  nei  confronti  del  personale dei ruoli di cui alle
lettere  b), f) e g) le disposizioni del decreto dei Presidente della
Repubblica  30  giugno  1955,  n.  766, e successive integrazioni sul
decentramento di servizi del Ministero della pubblica istruzione.
  La  dotazione  organica  dei  ruoli  predetti  e' determinata nelle
tabelle A, B, C, D, E, F, G, annesse alla presente legge.
  I  ruoli  organici  del personale delle Segreterie universitarie di
cui   alla   legge   6   luglio  1940,  n.  1038  e  alle  successive
modificazioni,  il ruolo organico dei tecnici di carriera esecutiva e
quello   degli  ausiliari  delle  Universita'  e  degli  Istituti  di
istruzione  superiore  di  cui  alla  legge 24 giugno 1950, n. 465, e
successive  modificazioni,  sono  sostituiti  dal 1 novembre 1961 con
quelli  stabiliti  nelle tabelle H, I, L, M, N, annesse alla presente
legge.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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