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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Si considerano tempestivi i ricorsi in materia di imposte dirette i
cui termini scadevano nei giorni 29, 30 e 31 marzo 1961 e che siano
stati presentati entro il 6 aprile di tale anno.
Non si applica l'articolo 243 ultimo comma del testo unico delle
leggi sulle imposte dirette approvato con decreto presidenziale 29
gennaio 1958, n. 645, nel caso in cui la dichiarazione dei redditi
per il 1961, invece che entro il 31 marzo 1961, sia stata presentata
entro il 6 aprile di tale anno.
Si considerano validi gli adempimenti stabiliti in materia di tasse
ed imposte indirette sugli affari i cui termini scadevano nei giorni
29, 30 e 31 marzo 1961 e che siano stati eseguiti entro il 6 aprile
di tale anno presso gli uffici finanziari.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 novembre 1961
GRONCHI
FANFANI - TRABUCCHI
Visto, il
Guardasigilli: GONELLA