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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il Ministero del commercio con l'estero, per l'esecuzione dei
compiti conferiti di volta in volta all'Istituto nazionale per il
commercio estero, a norma del decreto del Capo provvisorio dello
Stato 2 gennaio 1947, n. 8, e' autorizzato a concedere all'Istituto
medesimo anticipazioni d'importo non superiore ai quattro quinti
della spesa preventivata, entro i limiti degli stanziamenti dei
relativi capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero.
Il decreto di attribuzione dell'incarico indica l'importo della
spesa preventivata e fissa il termine per la presentazione del
relativo rendiconto.
La liquidazione del saldo viene effettuata in base a tale
rendiconto, da allegare al relativo titolo di spesa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 novembre 1961
GRONCHI
FANFANI - MARTINELLI -
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA