Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1293 del 29/11/1961 (Pubblicata nella G.U. del 18 dicembre 1961 n. 313)
Nomina a sottotenente di complemento dei sottufficiali in congedo mutilati ed invalidi della Marina e dell'Aeronautica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I sottufficiali in congedo della Marina e dell'Aeronautica mutilati
ed invalidi di guerra che abbiano conseguito una decorazione al valor
militare  o  una promozione per merito di guerra possono, a domanda e
previo  parere favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento,
essere  nominati  sottotenenti di complemento, anche se non provvisti
del  prescritto  titolo  di studio. Si prescinde, per la nomina dalla
idoneita'  fisica  ed  il  limite  massimo  di eta' per conseguire la
nomina stessa e' stabilito in anni 55.
  Il   grado   di  sottotenente  di  complemento  e'  conseguito  dai
sottufficiali  della  Marina  nel  ruolo  degli  ufficiali  del Corpo
equipaggi   militari   marittimi  corrispondente  alla  categoria  di
appartenenza,  e  dai sottufficiali della Aeronautica nel ruolo degli
ufficiali dell'Arma o Corpo di appartenenza.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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