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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La riduzione d'imposta di bollo per gli atti del procedimento nei
giudizi di appello avanti i tribunali prevista dall'articolo 43, n.
1, lettera b) della tariffa, allegato A, annessa al decreto
presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, e' soppressa.
Resta ferma la riduzione d'imposta per gli atti nei giudizi
relativi alle controversie individuali di lavoro ed a rapporti di
pubblico impiego.