Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1297 del 18/11/1961 (Pubblicata nella G.U. del 19 dicembre 1961 n. 314)
Uso dell'abito civile da parte dei militari del Corpo della guardia di finanza per esigenze di servizio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  militari  del Corpo della guardia di finanza vestono in servizio
normalmente l'uniforme.
  Il  Ministro  per  le  finanze  determina  i  servizi  per  la  cui
esecuzione i militari possono eccezionalmente vestire l'abito civile.
  Nei casi in cui l'uso dell'abito civile possa essere necessario per
il  compimento di altri particolari servizi, il comandante di reparto
puo'  autorizzare, di volta in volta, i militari dipendenti a vestire
l'abito  civile  e,  ove partecipi personalmente ai suddetti servizi,
puo' egli stesso vestire tale abito.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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