Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1306 del 24/11/1961 (Pubblicata nella G.U. del 22 dicembre 1961 n. 317)
Modificazione delle norme legislative che in atto disciplinano l'investimento dei fondi di riserva degli Istituti di credito fondiario.
Modificazione delle norme legislative che in atto disciplinano l'investimento dei fondi di riserva degli Istituti di credito fondiario.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I fondi di riserva, degli istituti autorizzati all'esercizio del
credito fondiario devono essere impiegati nei seguenti modi:
mutui fondiari fatti in contanti e senza corrispondente emissione
di cartelle;
contanti in cassa;
titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;
cartelle fondiarie emesse da altri istituti di credito fondiario;
cartelle fondiarie di propria emissione;
cartelle di credito agrario;
conti correnti con l'Istituto di emissione o con quelle aziende
di credito con le quali gli istituti autorizzati all'esercizio del
credito fondiario intrattengono rapporti di corrispondenza per il
servizio di collocamento delle proprie cartelle.
Rimane fermo, limitatamente al capitale dell'Istituto italiano di
credito fondiario, il disposto dell'art. 83 del testo unico delle
leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio
1905, n. 646.
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