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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1307 del 16/12/1961 (Pubblicata nella G.U. del 23 dicembre 1961 n. 318)
Norme integrative del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750.
Norme integrative del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli impiegati dei ruoli aggiunti del Ministero della sanita',
istituiti in sostituzione dei ruoli speciali transitori, sono
inquadrati nei corrispondenti ruoli organici nella qualifica pari a
quella di provenienza, dopo l'ultimo iscritto nella qualifica stessa
e nell'ordine in cui si trovano collocati nei predetti ruoli
aggiunti, conservando a tutti gli effetti l'anzianita' di carriera e
di qualifica acquisite.
Gli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto dei segretari sono
inquadrati, a seconda del titolo di studio posseduto, nel ruolo
organico dei ragionieri o dei segretari tecnici.
Gli impiegati dei ruoli aggiunti delle altre Amministrazioni
statali i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge,
si trovino in servizio almeno da un anno presso gli uffici centrali e
periferici del Ministero della sanita' e presentino apposita domanda
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
stessa, possono essere inquadrati nei corrispondenti ruoli organici
del Ministero della sanita', si conforme giudizio favorevole del
Consiglio di amministrazione, con le stesse modalita' e condizioni di
cui al precedente comma.
La norma di cui al primo comma si applica anche nei confronti del
personale del Ministero della sanita' che sara' inquadrato nei ruoli
aggiunti successivamente all'entrata in vigore della presente legge,
previa domanda da presentarsi entro un anno dal conseguito
inquadramento.
Gli inquadramenti di cui ai precedenti commi, che risulteranno
eccedenti il numero dei posti di organico, saranno disposti in
soprannumero, da riassorbirsi in ragione della meta' delle successive
vacanze.
Il personale inquadrato nei ruoli organici, ai sensi del presente
articolo, non puo' essere ammesso allo scrutinio per merito
comparativo per la promozione alla qualifica superiore, sino a quando
gli impiegati che lo precedono nell'ordine di qualifica non abbiano
maturato l'anzianita' minima prescritta.
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