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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Alla Cassa ufficiali, istituita con l'articolo 33 del regio
decreto-legge 5 luglio 1984, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile
1935, n. 568, sono iscritti d'ufficio gli ufficiali in servizio
permanente della Guardia di finanza, all'atto della nomina.
Gli ufficiali anzidetti sono tenuti a versare alla Cassa il
contributo stabilito dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 1950, n.
1120, quale risulta integrato dall'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.