Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1344 del 16/12/1961 (Pubblicata nella G.U. del 2 gennaio 1962 n. 1)
Devoluzione all'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari del Corpo della guardia di finanza e al Fondo assistenza previdenza e premi per il personale della pubblica sicurezza, delle pensioni e degli assegni annessi alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia ad alle medaglie al valor militare concesse, come ricompense collettive, rispettivamente a reparti del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Devoluzione all'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari del Corpo della guardia di finanza e al Fondo assistenza previdenza e premi per il personale della pubblica sicurezza, delle pensioni e degli assegni annessi alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia ad alle medaglie al valor militare concesse, come ricompense collettive, rispettivamente a reparti del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le pensioni e gli assegni annessi alle decorazioni dell'Ordine
militare d'Italia e alle medaglie al valor militare, concesse come
ricompense collettive a reparti, disciolti o tuttora esistenti, del
Corpo della guardia, di finanza, e del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza, sono devoluti, rispettivamente, all'Ente
nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della guardia di
finanza, eretto in ente morale con decreto dei Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1530, e al Fondo assistenza previdenza
e premi per il personale della pubblica sicurezza, istituito con
decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1952, n. 1112, e
succassive modificazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 dicembre 1961
GRONCHI
TAVIANI - SCELBA
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