Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1370 del 20/12/1961 (Pubblicata nella G.U. del 5 gennaio 1962 n. 4)
Riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici coltivati a tabacco, e danneggiati dalla peronospora tabacina nella campagna agraria 1960-61.
Riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici coltivati a tabacco, e danneggiati dalla peronospora tabacina nella campagna agraria 1960-61.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nelle Province nelle quali la coltivazione del tabacco sia stata
danneggiata da infestazione parassitaria di peronospora tabacina
nell'annata agraria 1960-61, i canoni di affitto in natura o in
denaro dei fondi rustici coltivati a tabacco sono ridotti, per la
stessa annata agraria, di una percentuale compresa nei limiti minimo
e massimo stabiliti dalle Commissioni tecniche provinciali di cui
all'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, sulla base della
entita' dei danni verificatosi.
Le Commissioni tecniche provinciali dovranno emettere le loro
determinazioni entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Nel caso che nel fondo siano praticate anche altre culture, le
suddette percentuali di riduzione si applicano alla quota di canone
riferibile alla superficie coltivata a tabacco, con detrazione dal
canone globale.
E' considerata annata agraria 1960-61 anche quella che abbia avuto
inizio fra il 1 gennaio e il 1 marzo 1961, quando il contratto
agrario decorra da tale data per consuetudine locale.
E' fatto salvo il diritto dell'affittuario alla riduzione prevista
dagli articoli 1635 e 1636 del Codice civile nel caso che questa
risulti maggiore di quella determinata ai sensi dei precedenti
commi.
L'affittuario puo' ripetere, entro un anno dalla cessazione del
contratto, la differenza tra il canone eventualmente corrisposto e
quello dovuto a norma del presente articolo.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
