Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 158 del 05/03/1961 (Pubblicata nella G.U. del 30 marzo 1961 n. 80)
Provvedimenti a favore delle Università e degli Istituti di istruzione superiore in relazione al Piano di sviluppo della scuola mediante utilizzazione degli stanziamenti di L. 45.134.000.000 per gli esercizi finanziari 1959-60 e 1960-61.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sono  autorizzate  le  seguenti  spese a favore delle Universita' e
degli Istituti di istruzione superiore esistenti alla data di entrata
in vigore della presente legge:
    a)   21  miliardi  e  348  milioni  per  contributi  a  spese  di
costruzione,  ampliamento, adattamento e completamento di edifici per
le  Universita'  e  per  gli  Istituti  di  istruzione  superiore. Le
Regioni,  le  Province e i Comuni sono autorizzati a concorrere nelle
predette spese;
    b)   3   miliardi  e  500  milioni  per  contributi  a  spese  di
costruzione,   ampliamento,   adattamento   e   completamento   degli
stabilimenti  annessi alle Universita' e agli Istituiti di istruzione
superiore,  quali  i Collegi e le Case dello studente. Le Regioni, le
Province  e  i  Comuni  sono  autorizzati a concorrere nelle predette
spese;
    c) 6 miliardi per contributi da destinare all'arredamento ed alle
attrezzature  occorrenti  in  concomitanza della: realizzazione delle
opere  edilizie, di cui alla lettera a) e 500, milioni per contributi
da  destinare  all'arredamento  e alle attrezzature occorrenti per le
opere di cui alla lettera b);
    d)  9  miliardi  e  620  milioni per contributi da destinare alle
Universita' ed agli Istituti d'istruzione superiore, agli Osservatori
astronomici,  geofisici e vulcanologici, ed agli Istituti scientifici
speciali  posti  sotto  la  vigilanza  del  Ministero  della pubblica
istruzione, per l'acquisto o il noleggio di attrezzature scientifiche
e  didattiche,  ivi  comprese  le dotazioni librarie degli Istituti e
delle Biblioteche di Facolta', e per il loro funzionamento;
    e)  280  milioni ad integrazione dei contributi corrisposti dallo
Stato  per il mantenimento degli Istituti scientifici speciali, degli
Osservatori  astronomici, geofisici e vulcanologici e delle Scuole di
ostetricia;
    f) 250 milioni per le Biblioteche universitarie statali;
    g)  2 miliardi per l'assistenza universitaria, di cui un miliardo
e  500  milioni per gli studenti in corso di studio e 500 milioni per
giovani laureati.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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