Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 182 del 14/03/1961 (Pubblicata nella G.U. del 7 aprile 1961 n. 87)
Modificazioni agli articoli 24 e 25 della legge 4 marzo 1952, n. 137, concernente l'assistenza a favore dei profughi di guerra.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  24 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e' modificato come
appresso:
  "I  profughi assegnatari degli alloggi di cui agli articoli 18, 19,
20,  21, 22 e 23 della presente legge corrisponderanno a rate mensili
agli  Istituti  gestori  un  canone  di locazione da determinarsi dal
Ministero   dei   lavori   pubblici,  di  concerto  con  i  Ministeri
dell'interno  e  del  tesoro,  comprendente  le  spese  generali,  di
amministrazione  e di manutenzione ordinaria e straordinaria oltre ad
una  somma  pari  allo  0,50 per cento annuo del costo di costruzione
dell'alloggio".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022