Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 202 del 09/03/1961 (Pubblicata nella G.U. del 11 aprile 1961 n. 90)
Varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, nonchè alla legge 9 giugno 1950, n. 449.
Varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, nonchè alla legge 9 giugno 1950, n. 449.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali
dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori
modificazioni:
l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"I sottufficiali di cui all'articolo 2, ammessi all'Accademia
militare, sono cancellati dai ruoli per assumere la qualita' di
allievi.
Qualora debbano, successivamente, cessare dalla qualita' di allievi
dei corsi, essi sono reintegrati nel grado e il tempo trascorso in
Accademia e' computato nella anzianita' di grado.
Durante la frequenza del corso d'Accademia agli allievi provenienti
dai sottufficiali competono gli assegni del grado rivestito all'atto
dell'ammissione";
la lettera b) dell'articolo 12 e' sostituita dalla seguente:
"b) per i chimici farmacisti: diploma di abilitazione all'esercizio
della professione di chimico ovvero diploma di abilitazione
all'esercizio della professione di farmacista";
il primo e il secondo comma dell'articolo 26 sono sostituiti dai
seguenti:
"Gli ufficiali di complemento del servizio sanitario (medici e
chimici farmacisti) e del servizio veterinario sono normalmente
tratti dai militari che siano provvisti del titolo di studio
prescritto dall'articolo 12 (ad eccezione dei chimici farmacisti per
i quali occorre il diploma di abilitazione all'esercizio della
professione di farmacista) ed abbiano superato i corsi allievi
ufficiali di complemento dei servizi stessi.
Possono pero' essere reclutati anche dagli ufficiali inferiori di
complemento, dai sottufficiali e dai militari di truppa - anche se in
congedo assoluto - di qualsiasi arma o servizio che siano provvisti
del titolo di studio prescritto dall'articolo 12 (salva, per i
chimici farmacisti, l'eccezione di cui sopra) ed abbiano superato gli
appositi esperimenti; per essi il limite massimo di eta' per
conseguire la nomina e' portato a 55 anni e la nomina stessa ha
luogo, secondo l'eta', nella categoria del complemento o della
riserva di complemento";
l'ultimo comma dell'articolo 27, quale risulta modificato
dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre
1945, n. 636, e' sostituito dai seguenti:
"I marescialli maggiori di cui alle precedenti lettere b), c) e d)
sono nominati direttamente sottotenenti, non prestano servizio di
prima nomina e per essi il limite massimo di eta' per conseguire la
nomina anzidetta e' stabilito a cinquantacinque anni. Per i
marescialli maggiori nominati ad una delle cariche speciali previste
dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, il detto limite
di eta' e' di 58 anni.
Le nomine a sottotenente effettuate a norma del presente articolo
hanno luogo, secondo l'eta', nelle categorie del complemento o della
riserva di complemento".
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