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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 254 del 30/03/1961 (Pubblicata nella G.U. del 21 aprile 1961 n. 99)
Disposizioni a favore del Fondo di previdenza del personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.
Disposizioni a favore del Fondo di previdenza del personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al Fondo di previdenza a favore del personale provinciale della
Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari
sono attribuite le entrate di seguito segnate:
a) una aliquota pari al 2,50 per cento dell'intero ammontare dei
diritti, compensi e proventi spettanti al personale provinciale delle
tasse e delle imposte indirette sugli affari in base alla tabella A,
titolo II, allegata, alla legge 26 settembre 1954 n. 869, e alla
legge 14 luglio 1957, n. 580;
b) una aliquota pari al 2,50 per cento dell'intero ammontare
degli emolumenti spettanti al personale di collaborazione delle
Conservatorie dei registri immobiliari e degli Uffici misti in base
alla legge 26 settembre 1954, n. 870 e alla legge 14 luglio 1957, n.
580;
c) una aliquota pari al 5 per cento dell'intero ammontare degli
emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari e ai
titolari degli Uffici misti in base alla legge 26 settembre 1954, n.
870, e alla legge 14 luglio 1957, n. 580.
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