Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 291 del 15/04/1961 (Pubblicata nella G.U. del 29 aprile 1961 n. 105)
Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.
Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle
Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle
Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente comandati in
missione per servizio isolato fuori della ordinaria sede di servizio,
in localita' distanti almeno 15 chilometri, spettano le indennita' di
trasferta, di cui alle unite tabelle A, B, C, D, E ed F, vistate dal
Ministro per il tesoro, per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo
occorrente per il viaggio) di assenza dalla sede, nonche' per
l'eccedente periodo non inferiore ad otto ore, trascurandosi le
minori frazioni di tempo.
Il trattamento previsto dal primo comma del presente articolo e'
ridotto del 10 per cento dopo i primi 45 giorni di missione
continuativa in una medesima localita'. Se la durata della missione,
nella stessa localita', eccede i 90 giorni, la misura dell'indennita'
di trasferta, per il tempo successivo, e' ridotta del 20 per cento.
Qualora la missione si protragga oltre i primi 180 giorni, la
continuazione della corresponsione dell'indennita' di trasferta e'
subordinata ad una apposita motivazione ministeriale.
Agli effetti del precedente comma, si considera come missione unica
e continuativa anche quella interrotta per periodi non superiori a 60
giorni. Le interruzioni dovute a motivi diversi da quelli di
servizio, ivi compresi i periodi di aspettativa e di congedo
ordinario e straordinario, non si computano ai fini della durata e
del rinnovo della missione. Le missioni da eseguirsi saltuariamente
in una medesima localita' sono considerate come missione unica e
continuativa, quando, nel mese solare, superino complessivamente 240
ore.
Il cambiamento di localita' nell'espletamento di una stessa
missione rinnova la missione stessa agli effetti del trattamento
relativo, sempreche' la distanza minima fra le due localita'
considerate sia almeno di 15 chilometri.
Per le missioni da svolgere in localita' distanti meno di 15
chilometri, le indennita' di trasferta di cui al primo comma del
presente articolo sono ridotte di un quarto, salvo quanto disposto al
terzo comma, lettera d) del successivo articolo 2.
Per le qualifiche non indicate nelle sei tabelle allegate alla
presente legge vale l'equiparazione di cui alla tabella unica degli
stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
