Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli ufficiali delle Forze annate dello Stato che durante la guerra
1915-18 siano stati regolarmente investiti dell'incarico titolare del
grado superiore o delle funzioni organicamente devolute a detto grado
e che per tale circostanza abbiano percepito lo stipendio del grado
superiore, e' esteso l'articolo 1 della legge 15 maggio 1954, n. 277.