Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 301 del 31/03/1961 (Pubblicata nella G.U. del 4 maggio 1961 n. 109)
Modifiche ed integrazioni alla legge 17 luglio 1954, n. 522, concernente provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la presente legge:
                               Art. 1.
                        Disposizioni generali

  Gli  articoli  5,  6, 7, 8 e 16 della legge 17 luglio 1954, n. 522,
recante  provvedimenti  a  favore  dell'industria  delle  costruzioni
navali  e  dell'armamento, l'articolo 2 della legge 24 marzo 1958, n.
359,  concernente  modifiche  alla  anzidetta legge n. 522 nonche' il
primo comma dell'articolo 48 della legge 24 luglio 1959, n. 622, sono
sostituiti dalle norme contenute nella presente legge.
  Ai   fini   della   concessione   dei   benefici  fiscali  previsti
dall'articolo  2 della legge 17 luglio 1954, n. 522, sia per il dazio
e   per  gli  Alti  oneri  doganali,  sia  per  la  imposta  generale
sull'entrata,  i  materiali  siderurgici  prodotti  negli altri Paesi
membri dell'Accordo generale sulle tariffe ed il commercio (G.A.T.T.)
sono  assimilati  ai materiali di produzione nazionale e sono ammessi
ai  benefici  di cui fruiscono i materiali nazionali medesimi, previa
la  loro  nazionalizzazione col pagamento di tutti i diritti doganali
vigenti,   dell'imposta   generale  sull'entrata  e  dell'imposta  di
conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570.
  Il  terzo comma dell'articolo 6 della legge 19 luglio 1960, n. 764,
e' sostituito dal seguente: "Sono egualmente ammessi a registrazione,
con  il pagamento della imposta fissa ed il relativo corrispettivo e'
esente dalla imposta generale sull'entrata, i contratti inerenti alla
prima  vendita  delle navi costruite in proprio dai cantieri, nonche'
alla  vendita nel corso della costruzione o dell'allestimento di navi
iniziate in proprio dai cantieri stessi".
  Il  penultimo  alinea dell'ultimo comma dell'articolo 6 della legge
19   luglio   1960,   n.   764,  e'  sostituito  dal  seguente:  "per
l'allestimento  e  arredamento  delle  navi,  nonche' per i lavori di
riparazione e trasformazione relativi".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022