Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 301 del 31/03/1961 (Pubblicata nella G.U. del 4 maggio 1961 n. 109)
Modifiche ed integrazioni alla legge 17 luglio 1954, n. 522, concernente provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.
Modifiche ed integrazioni alla legge 17 luglio 1954, n. 522, concernente provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la presente legge:
Art. 1.
Disposizioni generali
Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 16 della legge 17 luglio 1954, n. 522,
recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni
navali e dell'armamento, l'articolo 2 della legge 24 marzo 1958, n.
359, concernente modifiche alla anzidetta legge n. 522 nonche' il
primo comma dell'articolo 48 della legge 24 luglio 1959, n. 622, sono
sostituiti dalle norme contenute nella presente legge.
Ai fini della concessione dei benefici fiscali previsti
dall'articolo 2 della legge 17 luglio 1954, n. 522, sia per il dazio
e per gli Alti oneri doganali, sia per la imposta generale
sull'entrata, i materiali siderurgici prodotti negli altri Paesi
membri dell'Accordo generale sulle tariffe ed il commercio (G.A.T.T.)
sono assimilati ai materiali di produzione nazionale e sono ammessi
ai benefici di cui fruiscono i materiali nazionali medesimi, previa
la loro nazionalizzazione col pagamento di tutti i diritti doganali
vigenti, dell'imposta generale sull'entrata e dell'imposta di
conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570.
Il terzo comma dell'articolo 6 della legge 19 luglio 1960, n. 764,
e' sostituito dal seguente: "Sono egualmente ammessi a registrazione,
con il pagamento della imposta fissa ed il relativo corrispettivo e'
esente dalla imposta generale sull'entrata, i contratti inerenti alla
prima vendita delle navi costruite in proprio dai cantieri, nonche'
alla vendita nel corso della costruzione o dell'allestimento di navi
iniziate in proprio dai cantieri stessi".
Il penultimo alinea dell'ultimo comma dell'articolo 6 della legge
19 luglio 1960, n. 764, e' sostituito dal seguente: "per
l'allestimento e arredamento delle navi, nonche' per i lavori di
riparazione e trasformazione relativi".
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