Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 323 del 21/04/1961 (Pubblicata nella G.U. del 12 maggio 1961 n. 116)
Disposizioni per l'ammodernamento delle ferrovie Terni-Umbertide e Umbertide-San Sepolcro.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  I  limiti  massimi  di  lire  800.000  e lire 600.000 a chilometro,
stabiliti  dall'articolo  2  della legge 2 agosto 1952, n. 1221, sono
elevati   per   l'esercizio   delle   ferrovie  Terni-Todi-Ponte  San
Giovanni-Umbertide,   con   diramazione  Ponte  San  Giovanni-Perugia
(Centrale Umbra), e Umbertide-San Sepolcro:
    a)  per la prima di dette ferrovie, a lire 1.335.200 a chilometro
per il periodo dal 1 luglio 1952 al 31 dicembre 1955;
    b)  per  entrambe  le  ferrovie,  delle  quali  la  seconda sara'
esercitata   dalla   Societa'  mediterranea  per  le  strade  ferrate
umbro-aretine  alle  stesse  condizioni  di concessione della prima e
come  sua  parte  integrante,  a  lire  1.968.880 a chilometro per il
periodo  che  va  dal  1 gennaio 1956 alla data che il Ministro per i
trasporti stabilira' con suo provvedimento per l'attuazione del piano
di  ammodernamento redatto con voti 20 maggio 1958, n. 114, 26 luglio
1958, n. 124, e 29 luglio 1959, n. 164, della Commissione istituita a
norma dell'art. 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221;
    c)  per  entrambi  gli  esercizi  e  per  il periodo di 25 anni a
decorrere  dalla  data  come  sopra da stabilirsi, a lire 2.505.460 a
chilometro.
  Le  sovvenzioni  di  cui  alle lettere b) e c) saranno assoggettate
alle revisioni previste dall'articolo 8 della legge 2 agosto 1952, n.
1221, e dall'articolo 4 della legge 7 marzo 1958, n. 237.
  Le  sovvenzioni stesse saranno pagate, per gli importi da liquidare
fino  al 17 aprile 1959, alla Societa' italiana per le strade ferrate
del  Mediterraneo,  della  quale  si  riconosce  a  tutti gli effetti
l'esercizio  della  ferrovia  Umbertide-San  Sepolcro,  effettuato in
regime  di concessione dal 1 gennaio 1956, e, per quelli da liquidare
a  partire  dal  18  aprile  1959,  alla Societa' mediterranea per le
strade  ferrate  umbro-aretine, in detta data subingredita alla prima
nell'esercizio delle due linee.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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