Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 342 del 21/04/1961 (Pubblicata nella G.U. del 17 maggio 1961 n. 120)
Nuova disciplina della perizia dei tabacchi greggi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  4  del  regio  decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435,
convertito  in  legge  20  dicembre  1934, n. 2298, modificato con la
legge 22 maggio 1939, n. 765, e con il decreto legislativo
  luogotenenziale  23  novembre  1944,  n.  404,  e'  sostituito  dal
  seguente:
"L'apprezzamento dei tabacchi secchi allo stato sciolto consegnati
dai coltivatori ai concessionari speciali, salvo che tra le parti sia
stata  direttamente  raggiunta  l'intesa  sul prezzo da attribuire al
prodotto sara' effettuato obbligatoriamente da due periti di fiducia,
designati  rispettivamente  dal  concessionario  e dal titolare della
coltivazione.  I  periti  dovranno  essere  scelti tra coloro che per
legge ne siano abilitati.
  L'accordo  sulla stima raggiunto dai due periti vincola le parti le
quali sono tenute a sottoscrivere il verbale di perizia.
  Nel  caso  di  disaccordo  tra  i due periti, la partita di tabacco
oggetto di controversia, sara' depositata in locale dichiarato idoneo
dalla   competente  Direzione  compartimentale  per  le  coltivazioni
tabacchi a termini dell'articolo 4 del regio decreto 25 gennaio 1940,
n.  107,  e  sottoposta  alla valutazione di una Commissione composta
dagli  anzidetti  periti  delle  parti e di un presidente, scelto dal
direttore compartimentale per le coltivazioni tabacchi competente per
territorio  in  un  elenco  di  funzionari tecnici all'uopo designati
dalla   Direzione  generale  dei  monopoli  di  Stato  o  negli  Albi
professionali dei dottori agronomi e periti agrari.
  Disimpegna  le  funzioni  di  segretario, senza diritto al voto, un
dipendente   della  Direzione  compartimentale  per  le  coltivazioni
tabacchi.
  La  Commissione  decide inappellabilmente a maggioranza di voti con
effetto vincolativo per le parti.
  La  convocazione  della  Commissione  deve  essere richiesta da una
delle  parti,  o  da  entrambe,  nel termine perentorio di due giorni
dalla  data  di non concordata perizia al direttore del Compartimento
per  le coltivazioni tabacchi competente per territorio, il quale nei
tre  giorni  successivi alla richiesta, provvedera' alla designazione
del  presidente  della Commissione e fissera' la data di convocazione
della  Commissione, che dovra' riunirsi nel termine massimo di cinque
giorni  dalla  designazione del presidente della Commissione da parte
del   direttore   del  Compartimento  per  le  coltivazioni  tabacchi
competente per territorio".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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