Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 342 del 21/04/1961 (Pubblicata nella G.U. del 17 maggio 1961 n. 120)
Nuova disciplina della perizia dei tabacchi greggi.
Nuova disciplina della perizia dei tabacchi greggi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 4 del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435,
convertito in legge 20 dicembre 1934, n. 2298, modificato con la
legge 22 maggio 1939, n. 765, e con il decreto legislativo
luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404, e' sostituito dal
seguente:
"L'apprezzamento dei tabacchi secchi allo stato sciolto consegnati
dai coltivatori ai concessionari speciali, salvo che tra le parti sia
stata direttamente raggiunta l'intesa sul prezzo da attribuire al
prodotto sara' effettuato obbligatoriamente da due periti di fiducia,
designati rispettivamente dal concessionario e dal titolare della
coltivazione. I periti dovranno essere scelti tra coloro che per
legge ne siano abilitati.
L'accordo sulla stima raggiunto dai due periti vincola le parti le
quali sono tenute a sottoscrivere il verbale di perizia.
Nel caso di disaccordo tra i due periti, la partita di tabacco
oggetto di controversia, sara' depositata in locale dichiarato idoneo
dalla competente Direzione compartimentale per le coltivazioni
tabacchi a termini dell'articolo 4 del regio decreto 25 gennaio 1940,
n. 107, e sottoposta alla valutazione di una Commissione composta
dagli anzidetti periti delle parti e di un presidente, scelto dal
direttore compartimentale per le coltivazioni tabacchi competente per
territorio in un elenco di funzionari tecnici all'uopo designati
dalla Direzione generale dei monopoli di Stato o negli Albi
professionali dei dottori agronomi e periti agrari.
Disimpegna le funzioni di segretario, senza diritto al voto, un
dipendente della Direzione compartimentale per le coltivazioni
tabacchi.
La Commissione decide inappellabilmente a maggioranza di voti con
effetto vincolativo per le parti.
La convocazione della Commissione deve essere richiesta da una
delle parti, o da entrambe, nel termine perentorio di due giorni
dalla data di non concordata perizia al direttore del Compartimento
per le coltivazioni tabacchi competente per territorio, il quale nei
tre giorni successivi alla richiesta, provvedera' alla designazione
del presidente della Commissione e fissera' la data di convocazione
della Commissione, che dovra' riunirsi nel termine massimo di cinque
giorni dalla designazione del presidente della Commissione da parte
del direttore del Compartimento per le coltivazioni tabacchi
competente per territorio".
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