Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 39 del 03/02/1961 (Pubblicata nella G.U. del 2 marzo 1961 n. 54)
Emissione di cartelle fondiarie sulla base dei contratti condizionati di mutuo.
Emissione di cartelle fondiarie sulla base dei contratti condizionati di mutuo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Agli Istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario e'
consentito di procedere all'emissione delle, cartelle fondiarie anche
prima che siano stipulati i contratti definitivi di mutuo di cui
all'articolo 16, comma secondo, del testo unico 16 luglio 1905, n.
646, vincolando i contratti condizionati di cui all'articolo 16,
comma primo, di detto testo unico, purche' sia stato provveduto da
parte degli Istituti stessi alla iscrizione dell'ipoteca.
L'importo dei contratti condizionati vincolati alla, emissione
delle cartelle fondiarie ai sensi del precedente comma, non potra'
eccedere, per ciascun Istituto, l'ammontare del suo capitale o fondo
di dotazione versato nonche' delle riserve non aventi specifica
destinazione.
L'Istituto che abbia proceduto all'emissione di cartelle fondiarie
col vincolo di contratti condizionati di mutuo, ai termini dei commi
precedenti, dovra' procedere, entro sei mesi dalla data dei contratti
stessi, alla stipula dei contratti definitivi. Ove cio' non avvenga,
o comunque avvenga per importo minore, l'Istituto dovra' rimborsare,
includendolo nella prima estrazione semestrale, il quantitativo di
cartelle che risulti eccedente l'importo complessivo dei contratti
condizionati, di data non anteriore ai sei mesi, ammissibile a
termine del comma secondo del presente articolo.
Agli Istituti che si avvalgano della facolta' di cui sopra sara'
applicabile l'articolo 85, comma secondo, del testo unico 16 luglio
1905, n. 646.
Restano fermi per il totale delle cartelle in circolazione, ove
ricorrano, i limiti di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1949,
n. 474.
Per le cartelle emesse, come sopra, in corrispondenza di contratti
condizionati, l'inizio dei rimborsi, mediante estrazione, potra'
essere differito di non oltre un semestre rispetto al termine di cui
al sesto comma dello articolo 32 del citato testo unico.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 febbraio 1961
GRONCHI
FANFANI - TAVIANI -
GONELLA - TRABUCCHI
- PELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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