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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I benefici previsti dall'articolo 7 della legge 30 dicembre 1960,
n. 1727, si applicano ai diplomati dello Istituto superiore di
educazione fisica di Napoli, pareggiato a norma dell'articolo 28
della legge 7 febbraio 1958, n. 88.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 aprile 1961
GRONCHI
FANFANI - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA