Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 430 del 13/05/1961 (Pubblicata nella G.U. del 31 maggio 1961 n. 133)
Variazione dei compensi dovuti alle aziende esercenti ferrovie secondarie e tramvie in concessione per il trasporto dei pacchi postali.
la Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  il   secondo   comma   dell'articolo  132  del  testo  unico  delle
disposizioni  di legge per le ferrovie concesse all'industria privata
e  le  tramvie  a  trazione  meccanica, approvato con regio decreto 9
maggio  1912,  n.  1447,  e  gia'  modificato  con  i regi decreti 26
novembre  1925,  n.  2337, e 18 ottobre 1964, n. 1868, con il decreto
legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 427, e con la legge 20
febbraio 1950, n. 101, e' sostituito dalla seguente disposizione:
  "Lo  stesso  obbligo  avranno  per  i  pacchi  postali, mediante il
corrispettivo  di lire 21 per i pacchi di peso fino a 10 chilogrammi;
di  lire  24  per  i pacchi di peso superiore a 10 chilogrammi fino a
chilogrammi  15;  di  lire  28  per  i  pacchi  di  peso  superiore a
chilogrammi  15  fino  a  chilogrammi  20,  senza  pregiudizio  delle
speciali convenzioni esistenti con l'Amministrazione delle poste".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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