Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 465 del 27/05/1961 (Pubblicata nella G.U. del 13 giugno 1961 n. 143, suppl. ord.)
Competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Salvo  quanto  disposto  nei comuni e negli articoli successivi, al
personale    dipendente   dal   Ministero   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni  sono  applicabili  le  indennita' di missione e di
trasferimento  stabilite per il personale delle Amministrazioni dello
Stato.
  Al  personale che esegue incarichi ispettivi nonche' di direzione e
di  assistenza  tecnica,  in  localita' distanti oltre tre chilometri
dall'ufficio   sede  normale  di  servizio,  situato  in  comuni  con
popolazione  non  superiore  a  duecentomila  abitanti,  ovvero oltre
cinque  chilometri se l'ufficio e' ubicato nei comuni con popolazione
superiore,   ove   la   durata  dell'incarico  o  di  piu'  incarichi
consecutivi  sia superiore a cinque ore, e' corrisposta, in aggiunta,
al  rimborso  delle  spese effettivamente sostenute per il viaggio su
mezzi pubblici di trasporto con la maggiorazione prevista dalla legge
sul  trattamento  Stato, una indennita' forfettaria commisurata ad un
quinto dell'indennita' di missione spettante per ogni giorno.
  Non  puo'  essere  corrisposta piu' di una indennita' per lo stesso
giorno, anche se vengono effettuati piu' incarichi.
  Qualora la distanza comporti un trattamento di missione che risulti
inferiore  alla  indennita'  forfettaria  di  cui al precedente comma
secondo, e' corrisposta questa ultima indennita'.
  Le  disposizioni di cui ai precedenti commi secondo, terzo e quarto
sono applicabili anche nei riguardi del personale che debba eseguire,
in  casi eccezionali, incarichi di particolare importanza qualora, si
verifichino le stesse condizioni previste nei comuni stessi.
  Al  personale  non di ruolo spettano le indennita' stabilite per la
qualifica   iniziale  del  ruolo  corrispondente  alla  categoria  di
appartenenza.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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