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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 465 del 27/05/1961 (Pubblicata nella G.U. del 13 giugno 1961 n. 143, suppl. ord.)
Competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Salvo quanto disposto nei comuni e negli articoli successivi, al
personale dipendente dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni sono applicabili le indennita' di missione e di
trasferimento stabilite per il personale delle Amministrazioni dello
Stato.
Al personale che esegue incarichi ispettivi nonche' di direzione e
di assistenza tecnica, in localita' distanti oltre tre chilometri
dall'ufficio sede normale di servizio, situato in comuni con
popolazione non superiore a duecentomila abitanti, ovvero oltre
cinque chilometri se l'ufficio e' ubicato nei comuni con popolazione
superiore, ove la durata dell'incarico o di piu' incarichi
consecutivi sia superiore a cinque ore, e' corrisposta, in aggiunta,
al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio su
mezzi pubblici di trasporto con la maggiorazione prevista dalla legge
sul trattamento Stato, una indennita' forfettaria commisurata ad un
quinto dell'indennita' di missione spettante per ogni giorno.
Non puo' essere corrisposta piu' di una indennita' per lo stesso
giorno, anche se vengono effettuati piu' incarichi.
Qualora la distanza comporti un trattamento di missione che risulti
inferiore alla indennita' forfettaria di cui al precedente comma
secondo, e' corrisposta questa ultima indennita'.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi secondo, terzo e quarto
sono applicabili anche nei riguardi del personale che debba eseguire,
in casi eccezionali, incarichi di particolare importanza qualora, si
verifichino le stesse condizioni previste nei comuni stessi.
Al personale non di ruolo spettano le indennita' stabilite per la
qualifica iniziale del ruolo corrispondente alla categoria di
appartenenza.
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