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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I sottocapi officina e le sottomaestre di laboratori iscritti nei
ruoli speciali transitori che siano in possesso del titolo di studio
prescritto per l'ammissione ai concorsi previsti dal regio decreto 16
ottobre 1934, n. 1840, per i posti di capi officina e di maestre di
laboratorio, o abbiano conseguito in uno dei predetti concorsi almeno
sessanta punti con non meno di sei decimi dei voti assegnati a
ciascuna prova di esame, ovvero abbiano esercitato lodevolmente, per
non meno di sei anni alla data di entrata in vigore della presente
legge, le funzioni proprie degli insegnanti tecnico-pratici, sono
iscritti nei ruoli speciali transitori degli insegnanti
tecnico-pratici delle scuole tecniche e delle scuole professionali
femminili e vengono assegnati ai posti di ruolo ordinario, che
risultino vacanti in tali scuole alla data di entrata in vigore della
presente legge.
L'iscrizione di cui sopra e' subordinata alla presentazione di una
"dichiarazione di idoneita'", da rilasciarsi dal capo della scuola
presso cui si presta servizio, secondo le modalita' che saranno
stabilite con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione e
decorrera' dal 1 ottobre successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge.