Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 520 del 23/06/1961 (Pubblicata nella G.U. del 5 luglio 1961 n. 164)
Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto per le esigenze dell'attività specializzata dei servizi del turismo e dello spettacolo informazioni e proprietà intellettuale.
Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto per le esigenze dell'attività specializzata dei servizi del turismo e dello spettacolo informazioni e proprietà intellettuale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del
turismo e dello spettacolo, per le esigenze dell'attivita'
specializzata relativa ai servizi delle informazioni e della
proprieta' letteraria, artistica e scientifica, nonche' di quella
relativa ai servizi del turismo e dello spettacolo, possono avvalersi
dell'opera di persona estranee all'Amministrazione dello Stato
particolarmente esperte nelle materie di competenza dei servizi
stessi.
Il personale di cui al precedente comma si distingue in personale a
contratto a termine rinnovabile e personale a prestazione saltuaria.
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