Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 526 del 13/06/1961 (Pubblicata nella G.U. del 7 luglio 1961 n. 166)
Modifica dell'art. 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Gli ultimi due commi dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n.
635, sono sostituiti dai seguenti:
  "Sono  riconosciute  di  diritto localita' economicamente depresse,
senza  la  deliberazione  prevista  dal comma precedente, i territori
classificati  montani  ai  fini della legge 25 luglio 1952, n. 991, o
interclusi  tra  questi,  nonche'  quelli compresi nei comprensori di
bonifica  montana  riconosciuti ai sensi dell'articolo 14 della legge
citata,  situati  in  Comuni  con popolazione non superiore ai 20.000
abitanti.  In tali territori la esenzione prevista dal primo comma si
applica altresi' alle nuove imprese alberghiere ed alle nuove imprese
esercenti   impianti   di   trasporto  per  mezzo  di  funi  comunque
denominati.
  Agli  effetti  del presente articolo si intendono piccole industrie
quelle  che impiegano normalmente non oltre 100 operai. Nei territori
montani,  di  cui  ai  precedente comma, tale limite e' elevato a 500
operai".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 13 giugno 1961

                               GRONCHI

                                                    FANFANI - RUMOR -
                                                  TRABUCCHI - TAVIANI
                                                  - PELLA - COLOMBO -
                                                     FOLCHI - SPATARO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 
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