Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 575 del 29/06/1961 (Pubblicata nella G.U. del 20 luglio 1961 n. 178)
Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali di complemento e dei ruoli speciali della marina.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nell'articolo  2  del  testo  unico  delle disposizioni legislative
riguardanti  gli  ufficiali  di  complemento  della  Marina  militare
approvato  con  regio  decreto  16 maggio 1932, n. 819, quale risulta
modificato  dall'articolo 22 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, i
commi  primo,  secondo,  terzo,  quarto  e  quinto  sono  abrogati  e
sostituiti dai seguenti:
  "Gli   iscritti   nelle   liste  di  leva  marittima  che  all'atto
dell'arruolamento  posseggono  una  delle  lauree  o  uno dei diplomi
universitari o di istituto superiore oppure uno dei diplomi di scuola
media  di  secondo grado o titolo equipollente, stabiliti con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  su  proposta  del Ministro per la
difesa,  sono  iscritti  d'ufficio  ai  corsi  teorico-pratici per il
reclutamento degli ufficiali di complemento della Marina militare.
  "Ai  predetti  corsi sono altresi' iscritti i cittadini che essendo
in  possesso  di  uno dei predetti diplomi di scuola media di secondo
grado   e  degli  altri  requisiti  prescritti,  intendano  contrarre
arruolamento  volontario  nella Marina prima della chiamata alle armi
della propria classe di leva.
  "Con  determinazione  ministeriale  sono stabiliti i Corpi militari
della  Marina  ai quali gli specifici titoli di studio danno accesso.
Qualora  lo  stesso titolo di studio consenta l'accesso a piu' Corpi,
e' in facolta' dell'Amministrazione disporre a quale Corpo il giovane
deve essere assegnato in relazione alle necessita' organiche e tenuto
conto dei suoi requisiti fisici e psicofisiologici".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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