Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 575 del 29/06/1961 (Pubblicata nella G.U. del 20 luglio 1961 n. 178)
Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali di complemento e dei ruoli speciali della marina.
Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali di complemento e dei ruoli speciali della marina.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative
riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina militare
approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, quale risulta
modificato dall'articolo 22 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, i
commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto sono abrogati e
sostituiti dai seguenti:
"Gli iscritti nelle liste di leva marittima che all'atto
dell'arruolamento posseggono una delle lauree o uno dei diplomi
universitari o di istituto superiore oppure uno dei diplomi di scuola
media di secondo grado o titolo equipollente, stabiliti con decreto
del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la
difesa, sono iscritti d'ufficio ai corsi teorico-pratici per il
reclutamento degli ufficiali di complemento della Marina militare.
"Ai predetti corsi sono altresi' iscritti i cittadini che essendo
in possesso di uno dei predetti diplomi di scuola media di secondo
grado e degli altri requisiti prescritti, intendano contrarre
arruolamento volontario nella Marina prima della chiamata alle armi
della propria classe di leva.
"Con determinazione ministeriale sono stabiliti i Corpi militari
della Marina ai quali gli specifici titoli di studio danno accesso.
Qualora lo stesso titolo di studio consenta l'accesso a piu' Corpi,
e' in facolta' dell'Amministrazione disporre a quale Corpo il giovane
deve essere assegnato in relazione alle necessita' organiche e tenuto
conto dei suoi requisiti fisici e psicofisiologici".
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
