Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 603 del 12/07/1961 (Pubblicata nella G.U. del 24 luglio 1961 n. 181)
Modificazioni agli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 237 del Codice penale e agli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  articoli  24,  26,  66,  78,  135,  237 del Codice penale sono
sostituiti dai seguenti:
  "Art. 24 (Multa). - La pena della multa consiste nel pagamento allo
Stato di una somma non inferiore a lire duemila, ne' superiore a lire
due milioni.
  Per  i  delitti  determinati  da  motivi  di  lucro,  se  la  legge
stabilisce  soltanto  la  pena  della  reclusione,  il  giudice  puo'
aggiungere la multa da lire duemila a ottocentomila.
  Quando,  per  le  condizioni economiche del reo, la multa stabiliti
dalla  legge  puo'  presumersi  inefficace,  anche  se  applicata nel
massimo, il giudice ha facolta' di aumentarla fino al triplo.
  Art.  26  (Ammenda).  - La pena dell'ammenda consiste nel pagamento
allo  Stato di una somma non inferiore a lire ottocento ne' superiore
a lire quattrocentomila.
  Quando,  per  le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita
dalla  legge  puo'  presumersi  inefficace,  anche  se  applicata nel
massimo, il giudice ha facolta' di aumentarla fino al triplo.
  Art.  66 (Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di piu'
circostanze aggravanti). - Se concorrono piu' circostanze aggravanti,
la  pena  da applicare per effetto degli aumenti non puo' superare il
triplo  del  massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si
tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo
63, ne' comunque eccedere:
    1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;
    2) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;
    3)  e,  rispettivamente, lire quattro milioni o ottocentomila, se
si  tratta  della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, lire
dodici  milioni  o  due  milioni e quattrocentomila, se il giudice si
vale della facolta' indicata nel secondo capoverso dell'articolo 24 e
nel capoverso dell'articolo 26.
  Art. 78 (Limiti degli aumenti delle pene principali).
  Nel  caso di concorso di reati, preveduto dall'articolo 73, la pena
da  applicare a norma dello stesso articolo non puo' essere superiore
al  quintuplo  della piu' grave fra le pene concorrenti, ne' comunque
eccedere:
    1) trenta anni per la reclusione;
    2) sei anni, per l'arresto;
    3) lire sei milioni per la multa e lire un milione e duecentomila
per  l'ammenda  ovvero  lire  sedici  milioni per la multa e lire tre
milioni  e  duecentomila per la ammenda, se il giudice si viale della
facolta'  indicata  nel  secondo  capoverso  dell'articolo  24  e nel
capoverso dello articolo 26.
  Nel  caso  di  concorso  di  reati,  preceduto dall'articolo 74, la
durata delle pene da applicare a norma dello articolo stesso non puo'
superare gli anni trenta. La parte di pena, eccedente tale limite, e'
detratta in ogni caso dall'arresto.
  Quando  le  pene  pecuniarie  debbono  essere  convertite  in  pena
detentiva, per l'insolvibilita' del condannato, la durata complessiva
di  tale  pena non puo' superare quattro anni per la reclusione e tre
anni per l'arresto.
  Art.  135  (Ragguaglio  fra  pene  diverse). - Quando per qualsiasi
effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie
e  pene  detentive  il computo ha luogo calcolando cinquemila lire, o
frazione  di  cinquemila  lire,  di pena pecuniaria, per un giorno di
pena detentiva.
  Art.  237  (Cauzione  di  buona  condotta).  - La cauzione di buona
condotta e' data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende,
di  una somma non inferiore a lire quarantamila, ne' superiore a lire
ottocentomila.
  In  luogo  del  deposito, e' ammessa la prestazione di una garanzia
mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale.
  La  durata della misura di sicurezza non puo' essere inferiore a un
anno, ne' superiore a cinque: e decorre dal giorno in cui la cauzione
fu prestata".
 
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