Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 603 del 12/07/1961 (Pubblicata nella G.U. del 24 luglio 1961 n. 181)
Modificazioni agli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 237 del Codice penale e agli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835.
Modificazioni agli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 237 del Codice penale e agli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli articoli 24, 26, 66, 78, 135, 237 del Codice penale sono
sostituiti dai seguenti:
"Art. 24 (Multa). - La pena della multa consiste nel pagamento allo
Stato di una somma non inferiore a lire duemila, ne' superiore a lire
due milioni.
Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge
stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice puo'
aggiungere la multa da lire duemila a ottocentomila.
Quando, per le condizioni economiche del reo, la multa stabiliti
dalla legge puo' presumersi inefficace, anche se applicata nel
massimo, il giudice ha facolta' di aumentarla fino al triplo.
Art. 26 (Ammenda). - La pena dell'ammenda consiste nel pagamento
allo Stato di una somma non inferiore a lire ottocento ne' superiore
a lire quattrocentomila.
Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita
dalla legge puo' presumersi inefficace, anche se applicata nel
massimo, il giudice ha facolta' di aumentarla fino al triplo.
Art. 66 (Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di piu'
circostanze aggravanti). - Se concorrono piu' circostanze aggravanti,
la pena da applicare per effetto degli aumenti non puo' superare il
triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si
tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo
63, ne' comunque eccedere:
1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;
2) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;
3) e, rispettivamente, lire quattro milioni o ottocentomila, se
si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, lire
dodici milioni o due milioni e quattrocentomila, se il giudice si
vale della facolta' indicata nel secondo capoverso dell'articolo 24 e
nel capoverso dell'articolo 26.
Art. 78 (Limiti degli aumenti delle pene principali).
Nel caso di concorso di reati, preveduto dall'articolo 73, la pena
da applicare a norma dello stesso articolo non puo' essere superiore
al quintuplo della piu' grave fra le pene concorrenti, ne' comunque
eccedere:
1) trenta anni per la reclusione;
2) sei anni, per l'arresto;
3) lire sei milioni per la multa e lire un milione e duecentomila
per l'ammenda ovvero lire sedici milioni per la multa e lire tre
milioni e duecentomila per la ammenda, se il giudice si viale della
facolta' indicata nel secondo capoverso dell'articolo 24 e nel
capoverso dello articolo 26.
Nel caso di concorso di reati, preceduto dall'articolo 74, la
durata delle pene da applicare a norma dello articolo stesso non puo'
superare gli anni trenta. La parte di pena, eccedente tale limite, e'
detratta in ogni caso dall'arresto.
Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite in pena
detentiva, per l'insolvibilita' del condannato, la durata complessiva
di tale pena non puo' superare quattro anni per la reclusione e tre
anni per l'arresto.
Art. 135 (Ragguaglio fra pene diverse). - Quando per qualsiasi
effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie
e pene detentive il computo ha luogo calcolando cinquemila lire, o
frazione di cinquemila lire, di pena pecuniaria, per un giorno di
pena detentiva.
Art. 237 (Cauzione di buona condotta). - La cauzione di buona
condotta e' data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende,
di una somma non inferiore a lire quarantamila, ne' superiore a lire
ottocentomila.
In luogo del deposito, e' ammessa la prestazione di una garanzia
mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale.
La durata della misura di sicurezza non puo' essere inferiore a un
anno, ne' superiore a cinque: e decorre dal giorno in cui la cauzione
fu prestata".
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