Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 635 del 05/07/1961 (Pubblicata nella G.U. del 28 luglio 1961 n. 185)
Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti, alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo.
Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti, alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere
e a gestire per conto dello Stato, in assicurazione o in
riassicurazione da imprese di assicurazione autorizzate a norma del
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 149:
a) la garanzia dei crediti, per capitale e interessi, che le
imprese italiane concedono per l'esportazione di merci e servizi,
relativamente ai rischi indicati nello articolo 3, per l'esecuzione
di lavori all'estero, compresi gli studi e le progettazioni e per la
vendita di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero,
relativamente e ai rischi indicati ai numeri 19,2),3),5) e 6)
dell'articolo 3:
b) la garanzia sui prodotti nazionali costituiti deposito
all'estero per la vendita, relativamente ai rischi indicati ai numeri
1) e 2) dell'articolo 3 e quella relativa all'esecuzione da parte di
imprese nazionali di lavori all'estero, in ordine agli oneri
derivanti dallo studio e dalla progettazioni, dalle attrezzature e
dai macchinari per l'allestimento dei cantieri, nonche' dai lavori
previsti fino al primo stato di avanzamento, per i rischi indicati ai
numeri 1), 2) e 4) dell'articolo 3;
c) la garanzia, relativamente al rischio indicato al n. 7)
dell'articolo 3, nei casi in cui venga convenuta la clausola di
"prezzo fisso" nel contratto di fornitura.
Sono considerate imprese nazionali, a fini dell'applicazione della
presente legge, anche le imprese aventi sede all'estero qualora,
quale che sia la loro forma giuridica, sia prevalente la
partecipazione diretta od indiretta al capitale di persone fisiche o
giuridiche italiane. In tal caso, la copertura assicurativa e'
limitata alla quota di partecipazione italiana.
La durata delle garanzie di cui alle lettere a) e b) del comma
precedente non puo' superare i cinque anni dal momento della
spedizione o della consegna delle merci o dell'espletamento dei
servizi, i quattro anni dall'inizio dei lavori e i due anni dalla
spedizione o dalla vendita dei prodotti costituiti in deposito allo
estero. La durata della garanzia di cui alla lettera e) del comma
precedente non puo' superare il periodo intercorrente tra la data
d'inizio dell'espletamento e quella del completamento della
fornitura.
Su proposta del Comitato di cui all'articolo 9, il Ministero del
tesoro puo' consentire l'assunzione di garanzie statali per durate
che oltrepassino quelle previste dal comma precedente.
L'Istituto terra' una gestione separata per l'assicurazione
relativa ai rischi contemplati nella presente legge.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
