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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La misura dell'indennita' di alloggio prevista a favore del
personale ausiliario di ruolo per il servizio dei Tali e del
segnalamento marittimo della lettera a) del primo comma dell'articolo
65 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 22 luglio
1915, n. 1240, e' fissata in lire 5.000 mensili.