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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni dell'anno
1959 agli impianti delle ferrovie calabro-lucane in regime di
concessione all'industria privata, puo' essere accordato un concorso
dello Stato nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge 14 giugno
1949, n. 410, relativa alla riattivazione dei pubblici servizi di
trasporto in concessione.