Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al personale imbarcato su navi militari che tocchino porti esteri
e' corrisposto un assegno giornaliero in lire italiane pari alla
indennita' di missione per l'estero, prevista a seconda del grado o
qualifica e del Paese, ridotta ad un quarto.
Qualora l'indennita' di missione di cui al precedente comma sia
fissata in valuta estera ai sensi dell'articolo 6 del decreto
legislativo 7 maggio 1948, n. 860, si procede alla conversione in
lire italiane dell'indennita' stessa applicando il cambio ufficiale
del giorno in cui la nave lascia l'ultimo porto italiano.
L'assegno previsto dal presente articolo spetta dal giorno di
arrivo della nave nel porto estero fino al giorno, compreso, di
partenza dal porto stesso.