Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 68 del 17/02/1961 (Pubblicata nella G.U. del 9 marzo 1961 n. 61)
Disposizioni sull'assicurazione contro rischi speciali e sul finanziamento di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero e dei crediti derivanti dalla loro vendita, nonchè di lavori eseguiti all'estero da imprese nazionali e dei relativi crediti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere
e   a   gestire   per   conto  dello  Stato  in  assicurazione  o  in
riassicurazione  da  imprese di assicurazione autorizzate a norma del
regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966:
    a)  la  garanzia  relativa  a  prodotti  nazionali destinati alla
vendita,  costituiti  in  deposito all'estero da imprese esportatrici
italiane,  per  i  rischi  di cui ai numeri 1°) e 2°) del primo comma
dell'articolo  3 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, modificato con
l'articolo 2 della legge 3 dicembre 1957, n. 1198;
    b)  la  garanzia dei crediti derivanti dalla vendita dei prodotti
nazionali,  costituiti  in deposito all'estero di cui alla precedente
lettera  a),  per i rischi indicati ai numeri 1°), 2°), 3°) e 5°) del
primo comma del citato articolo 3;
    c)  la  garanzia  relativa  all'esecuzione  da  parte  di imprese
nazionali  di lavori all'estero, per i rischi indicati ai numeri 1°),
2°),  e  4°)  del  primo  comma del citato articolo 3, in ordine agli
oneri   derivanti   dallo   studio   e   dalla  progettazione,  dalle
attrezzature  e  dai  macchinari  per  l'allestimento  dei  cantieri,
nonche' dai lavori previsti fino al primo stato di avanzamento;
    d)  la  garanzia  relativa  ai  crediti  che le imprese nazionali
concedono nell'esecuzione di lavori all'estero, per i rischi indicati
ai numeri 3°) e 5°) del primo comma del citato articolo 3.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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