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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 68 del 17/02/1961 (Pubblicata nella G.U. del 9 marzo 1961 n. 61)
Disposizioni sull'assicurazione contro rischi speciali e sul finanziamento di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero e dei crediti derivanti dalla loro vendita, nonchè di lavori eseguiti all'estero da imprese nazionali e dei relativi crediti.
Disposizioni sull'assicurazione contro rischi speciali e sul finanziamento di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero e dei crediti derivanti dalla loro vendita, nonchè di lavori eseguiti all'estero da imprese nazionali e dei relativi crediti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere
e a gestire per conto dello Stato in assicurazione o in
riassicurazione da imprese di assicurazione autorizzate a norma del
regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966:
a) la garanzia relativa a prodotti nazionali destinati alla
vendita, costituiti in deposito all'estero da imprese esportatrici
italiane, per i rischi di cui ai numeri 1°) e 2°) del primo comma
dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, modificato con
l'articolo 2 della legge 3 dicembre 1957, n. 1198;
b) la garanzia dei crediti derivanti dalla vendita dei prodotti
nazionali, costituiti in deposito all'estero di cui alla precedente
lettera a), per i rischi indicati ai numeri 1°), 2°), 3°) e 5°) del
primo comma del citato articolo 3;
c) la garanzia relativa all'esecuzione da parte di imprese
nazionali di lavori all'estero, per i rischi indicati ai numeri 1°),
2°), e 4°) del primo comma del citato articolo 3, in ordine agli
oneri derivanti dallo studio e dalla progettazione, dalle
attrezzature e dai macchinari per l'allestimento dei cantieri,
nonche' dai lavori previsti fino al primo stato di avanzamento;
d) la garanzia relativa ai crediti che le imprese nazionali
concedono nell'esecuzione di lavori all'estero, per i rischi indicati
ai numeri 3°) e 5°) del primo comma del citato articolo 3.
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