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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Fino al 31 dicembre 1962, gli uditori giudiziari possono, dopo sei
mesi di tirocinio e previo parere favorevole del Consiglio
giudiziario, essere destinati con funzioni giurisdizionali a posti
vacanti nei tribunali, nelle procure della Repubblica presso i
tribunali e nelle preture.
L'uditore non puo' fare le veci del presidente del tribunale o
della sezione, mancante o impedito; ne' puo' supplire il procuratore
della Repubblica.